Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 Art. 3Ricerca applicata
1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e' trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, universita' e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento. I criteri e le modalita' per la realizzazione dei predetti accordi, nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , con proprio decreto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per favorire la piu' ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche' a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere. ((7))
2-bis. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonche' dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento. ((7))
3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' sostituito dal seguente: "Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanita'. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese". ((7))
4. E' abrogato l' articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697 .
5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e' prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto. (4)
----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 13 settembre 1996, n. 475 , convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5 , del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto." ----------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all' art. 6, comma 2 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 , sono abrogati i commi 2, 2-bis e 3 del presente articolo.