Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 Art. 8Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM
1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 , e' prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico delle complessive disponibilita' attribuite al commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nonche' dell'articolo 11, comma 1 , del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738 , ed affluite nell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.