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Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 · Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 — Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 Art. 2Riduzione stanziamenti e blocco impegni

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA Capo I CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

In KraftAmtlicher Text

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A , con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e B approvate con l' articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 , con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 percento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti ne' vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente.

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del consiglio del ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE e' ridotta di lire 10 miliardi.

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno ((...)) ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: Categoria II - limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennita' di missione all'interno e all'estero e per indennita' di servizio all'estero ed assegni di sede nonche' per tutte le altre indennita' non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro 8% Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero 2% Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle universita' (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell' Universita' e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5% Per l'Ente poste italiane la predetta Riduzione del 5 per cento e' ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonche' ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti. Per il suddetto codice economico 5.7.2. Dello stato di previsione del Ministero dell' universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione e' del 1 per cento. I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici:

a) codice 9.3.0. con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868 , 6869 e 6877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

b) codice 9.9.0. 10% Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0.) e all' estero (codice economico 12.8.0.) 3% Categoria XIII 10% Categorie XIV, XV e XVI - con esclusione Dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato Di previsione del Ministero del tesoro 5%

2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonche' per i capitoli relativi alle indennita' di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 puo' essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell' articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.41 , e dell' articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , e dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547 , convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749 .

3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dell' articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.725 , e' ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

5. Salvo quanto previsto nel comma 4, le spese, per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2, non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento annuo nel triennio 1996-1998, rispetto agli importi rideterminati per il 1995 ai sensi del medesimo comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ((...)) ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.