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Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 · Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 — Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall' articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.