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Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 · Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 — Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a contrattazione collettiva, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all' articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per l'anno 1995, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato stipulati ai sensi dell' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria finalizzati alla incentivazione della produttivita' previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20 per cento di ciascuno stanziamento iniziale relativo al 1994.

2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresi', con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.