Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 Art. 2
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 .
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2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 , il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.
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3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.
4. L' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere e' esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all' articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973 , e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria.".
Verweist auf
- Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 Art. 13