Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 Art. 5
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1. A modifica di quanto previsto dall' articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171 , la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.
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2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , e' abrogato.
2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.
2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della societa' che gestisce l'azienda sia composto da non piu' di sette membri.
2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall' articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72 , si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177 . Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982 , e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992 , si intendono abrogate.