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Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 · Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 — Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

(( (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).)) ((

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti gia' facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia gia' di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonche' del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti)).