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Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 · Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 — Interventi urgenti in materia di trasporti

Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 Art. 13Ferrovie dello Stato S.p.a

In KraftAmtlicher Text

1. ((Fino al 31 dicembre 1995)) Ai fini dell'attuazione dell' articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), e' regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829 . La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all' articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 .