Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 Art. 13Ferrovie dello Stato S.p.a
1. ((Fino al 31 dicembre 1995)) Ai fini dell'attuazione dell' articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), e' regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829 . La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all' articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 .