Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 Art. 2
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , come modificato dall' articolo 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n.55 , le parole: (( "e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto." )) sono sostituite dalle seguenti: "e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto."