Decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176 Art. 2Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza
1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unita' annue;
b) le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 , sono modificate come segue: 1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, e' incrementato di otto unita'; conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e' aumentato di 8 unita' nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni; 2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, e' diminuito di otto unita'.
2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio, di quattro unita' per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unita' dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unita' dell'organico del grado di tenente colonnello. Conseguentemente:
a) i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella L allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992 , sono fissati in centotrentaquattro unita';
b) il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella M allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992 , e' aumentato di quattro unita' per l'anno 1995, di quattro unita' per l'anno 1996 ed e' fissato in tredici unita' a decorrere dal 1997;
c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti gia' formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sara' formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell' articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , i primi quattro tenenti colonnelli gia' compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.