Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253 Art. 3Norma finanziaria
1. All'onere derivante (( dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto)) , pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.