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Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 · Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 — Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 3Interventi a favore delle aziende agricole

In KraftAmtlicher Text

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonche' per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell' articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarieta' nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.