Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 Art. 2Regime degli interventi a carattere umanitario
1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonche' delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all' articolo 5 del decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 , si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15 .
2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto - legge 20 marzo 1997, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128 , come modificato dall' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 , con oneri a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio.