Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 Art. 2
1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.
(( 1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno" ))