Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 · Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 — Misure urgenti per assicurare ospitalita' ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi

Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti (( , anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea )) , gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che cio' costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalita'. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorita' di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata (( , nei casi di particolare gravita', disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne da' preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri )) .