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Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 · Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 — Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 Art. 8Contabilita' degli acquirenti e dei produttori

In KraftAmtlicher Text

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, e' soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa ((pari)) all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero e' soggetto alla riduzione della quota di cui e' titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

((3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantita' di prodotto interessato dall'irregolarita', e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare))

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilita' di magazzino ((ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5)) , del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ((1.000 euro)) e non superiore a 50.000 euro.