Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52 Art. 2
1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall' articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 , allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione, puo' avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a) , b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identita' elettronica.