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Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 · Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 — Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione (( . . . )) dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell' (( unita' previsionale di base di conto capitale )) "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004, euro 44.543.000 per l'anno 2005, (( euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall'anno 2006, )) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.