Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 Art. 21Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO
1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 , per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
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1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze.
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