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Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Art. 2Auto blu

Titolo I DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE Capo I Riduzione dei costi della politica e degli apparati

In KraftAmtlicher Text

1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.