Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 · Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 13Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Capo III Semplificazioni per le imprese Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese

In KraftAmtlicher Text

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";

b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " ((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale)) ";

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: " ((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio)) ";

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";

f) all'articolo 115: 1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono abrogati.