Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 Art. 6Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
Capo II Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente: «Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni. 2. I rimborsi dovuti ai sensi dell' articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».