Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

IT · Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 — Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

In Kraft39 ArtikelText geprüft am 26.10.2026

Inhalt

  1. Titolo I Disposizioni di carattere generale
  2. Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
  3. Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
  4. Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
  5. Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
  6. Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche
  7. Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
  8. Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici
  9. Titolo II Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali
  10. Art. 7 Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
  11. Art. 8 Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
  12. Art. 9 Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
  13. Art. 10 Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
  14. Art. 11 Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
  15. Art. 12 Soppressione di enti e societa'
  16. Art. 13 Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  17. Art. 14 Riduzione delle spese di personale
  18. Titolo III Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
  19. Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica
  20. Titolo IV Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
  21. Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali
  22. Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
  23. Art. 17 Riordino delle province e loro funzioni
  24. Art. 18 Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
  25. Art. 19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
  26. Art. 20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
  27. Titolo V Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario
  28. Art. 21 Riduzione dell'iva
  29. Art. 22 Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
  30. Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
  31. ((Titolo V-bis Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))
  32. Art. 23-bis Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato
  33. Art. 23-ter Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
  34. Art. 23-quater Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
  35. Art. 23-quinquies Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
  36. Art. 23-sexies Emissione di strumenti finanziari
  37. Art. 23-septies Condizioni di sottoscrizione
  38. Art. 23-octies Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato
  39. Art. 23-novies Procedura
  40. Art. 23-decies Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari
  41. Art. 23-undecies Risorse finanziarie
  42. Art. 23-duodecies Disposizioni di attuazione
  43. Art. 24 Copertura finanziaria
  44. Art. 24-bis Clausola di salvaguardia
  45. Art. 25 Entrata in vigore