Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 Art. 3Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all' articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ;
b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all' articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , per l'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .