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Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 · Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 Art. 39

Titolo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

In KraftAmtlicher Text

(Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ((per l'anno 2017)) , una quota del 20 per cento del fondo di cui all' articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno ((...)) abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio ((...)) .

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali. (7)

--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio - 27 giugno 2018, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 39 del d.l. n. 50 del 2017 , come convertito, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziche' fino al 20 per cento, in proporzione all'entita' della mancata erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite".