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Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 · Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 — Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ((, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci)). (17G00095)

Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 Art. 4Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

In KraftAmtlicher Text

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all' articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , e all' articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due ((minori non vaccinati)) .