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Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 · Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 — Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140)

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 Art. 3

Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE Capo I Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi u

In KraftAmtlicher Text

Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e della cittadinanza dei richiedenti asilo

1. All' articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all' articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all' articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero»;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e' stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all' art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;

c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all' articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;».

((2-bis. All' articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 , dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ,"))

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.