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Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 · Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Art. 21Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Capo III Misure per la ripresa economica, la produttivita' delle imprese e l'attrazione degli investimenti

In KraftAmtlicher Text

1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 , effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall' articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e' elevata al 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.