Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 Art. 21Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo
Capo I Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. All' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
2. All' articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 ((,)) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 ((alla data di entrata in vigore del presente decreto)) .