Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 Art. 21Entrata in vigore
((Capo IV Disposizioni finanziarie e finali))
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. ((1))
------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 20 e' premessa la seguente partizione: «Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali»".