Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 Art. 21
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici.
2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.