Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 · Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 — Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Art. 21Visita occasionale

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo delle unita' di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita puo', inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.

2. Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo.

3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unita' mercantili straniere e' svolta secondo le procedure indicate nel Mem- orandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo.