Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 Art. 21Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose
TITOLO I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI CAPO II DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
1. Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorita' marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalita' delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.