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Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 · Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 — Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 Art. 21Soggetti beneficiari

Capo III Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le societa', anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. ((Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)) ).

3. Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

4. La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici.