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Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 · Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato

Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

1. All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Al comma 1:

a) le parole "all'art. 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 32";

b) le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario";

c) le parole "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse;

3. Al comma 2, le parole "e dell'abilitazione" sono soppresse.

4. Al comma 4, le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole "nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati" sono soppresse.

5. Dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato".

6. Al comma 5, le parole "e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.

Note all'art. 21: Il testo dell' art. 42 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 42 (Concorso pubblico per la nomina a vice perito). - 1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 32 di cui lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio di cui al comma 1. 3. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40. 4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. 6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.