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Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 · Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 — Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio

Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 Art. 21lndebita apposizione della marcatura CE

In KraftAmtlicher Text

1. Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18, qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformita' in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, adotta i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.