Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 Art. 21L) Prescrizione degli interessi e del capitale
Sezione II Prescrizione
1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).