Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 Art. 15Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile
Capo II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE
1. All' articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa' italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullita', avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».