Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 Art. 21Liquidazione coatta amministrativa
1. All' articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
2. La rubrica dell' articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e' sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione».
3. L' articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.».
4. La rubrica dell' articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione».
5. All' articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo vigente degli articoli 245, 258 e 264, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal presente decreto: «Art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1. 3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento. 4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2. 5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri. 6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate. 7. Le imprese di assicurazione, e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare .». «Art. 258 (Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicucazione o dai contratti di riassicurazione). - 1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. 2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b). 5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII. 6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all' art. 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare . Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca. 6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.». «Art. 264 (Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere). - 1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'art. 240, comma 3. 2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'art. 240, comma 3. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 Art. 111
- Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 Art. 240
- Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 Art. 245
- Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 Art. 258
- Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 Art. 264