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Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 · Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 — Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 Art. 21Passaporti

Capo II Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

In KraftAmtlicher Text

1. ((l'ufficio consolare)) rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'.

2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.

3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.