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Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 · Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 — Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 Art. 21Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Titolo V Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio

In KraftAmtlicher Text

1. Il Piano illustra le principali finalita' perseguite attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di livello, copertura e qualita' dei servizi erogati, ovvero l'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettivita', sul sistema economico e sul contesto di riferimento.

2. Ciascuna finalita' e' caratterizzata da uno o piu' obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. Per ciascun programma, il Piano fornisce:

a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, al fine dell'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento, nonche' la sua significativita';

b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;

c) uno o piu' indicatori diretti a misurare l'obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione.

3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

a) una definizione tecnica, idonea a specificare l'oggetto della misurazione dell'indicatore e l'unita' di misura di riferimento;

b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore, che consenta di verificarne la misurazione;

c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;

d) il valore 'obiettivo', consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione;

e) l'ultimo valore effettivamente osservato dall'indicatore.

4. Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultati disponibili.