Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 Art. 21Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Titolo V Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio
1. Il Piano illustra le principali finalita' perseguite attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di livello, copertura e qualita' dei servizi erogati, ovvero l'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettivita', sul sistema economico e sul contesto di riferimento.
2. Ciascuna finalita' e' caratterizzata da uno o piu' obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. Per ciascun programma, il Piano fornisce:
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, al fine dell'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento, nonche' la sua significativita';
b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
c) uno o piu' indicatori diretti a misurare l'obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione.
3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:
a) una definizione tecnica, idonea a specificare l'oggetto della misurazione dell'indicatore e l'unita' di misura di riferimento;
b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore, che consenta di verificarne la misurazione;
c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;
d) il valore 'obiettivo', consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione;
e) l'ultimo valore effettivamente osservato dall'indicatore.
4. Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultati disponibili.