Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Art. 21Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici
Titolo III I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E SINDACALI PRESSO GLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall' articolo 2387 del codice civile .
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell' art. 2387 del codice civile : «Art. 2387 (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza). - Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'art. 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita'.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Art. 2382
- Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Art. 2387