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Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 · Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 — Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 Art. 3Piano economico-finanziario triennale

In KraftAmtlicher Text

1. Le universita', al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 .

2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le universita' tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Note all'art. 3: - Per il testo del citato decreto legislativo n. 18 del 2012 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 7 del 2005 , si veda nelle note alle premesse.