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Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 · Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 — Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151)

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 Art. 21Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo 1, lettere a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n) o), p), q), r) e 28 paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e articoli 40 e 41 della direttiva 86/635/CEE

Sezione II Bilancio dell'impresa

In KraftAmtlicher Text

1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

a) le politiche contabili adottate;

b) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'intermediario possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'intermediario, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale e' stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita puo' anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'intermediario di cui trattasi;

c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora;

h) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;

i) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate e delle partecipazioni a controllo congiunto: 1) il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), delle singole attivita' o di appropriati raggruppamenti di tali attivita'; 2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

l) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';

m) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa';

n) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

o) il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa e' inclusa in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;

p) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

2. E' consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.