Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 Art. 21Disapplicazioni
Capo VI Norme finali
1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore ((...)) le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi ((109 e 110)) , della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 ((e 436, comma 1,)) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .