Decreto 28 agosto 1991, n. 372 Art. 4
1. Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell' art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 , recante riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato: "Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato".
Verweist auf
- Decreto 28 agosto 1991, n. 372 Art. 33
- Decreto 28 agosto 1991, n. 372 Art. 6