Decreto 5 luglio 1996, n. 420 Art. 12Commissioni di collocamento
1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrispondera' agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.
2. Per le emissioni da collocare sul mercato interno gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.