Legge 27 aprile 1865, n. 2255 Art. 3
E' data facolta' al Governo del Re di ricomporre le parti residue dei detti Comuni secondo il voto espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella sua adunanza del 20 febbraio
1865. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Torino addi' 27 aprile 1865 VITTORIO EMANUELE Luogo dal Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca. G. Lanza.