Legge 30 agosto 1868, n. 4613 Art. 6
PARTE II. Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.
Il ruolo delle prestazioni di opere e' pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio, del Comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione e' decisa inappellabilmente dal Conciliatore.